Sez. 1, Sentenza n. 1840 del 07/08/1984 Cc. (dep. 05/09/1984) Rv. 165529 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTE DELLE "PIÙ PERSONE RIUNITE" - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTE DELLE "PIÙ PERSONE RIUNITE" - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
Per l'esistenza dell'aggravante delle "più persone riunite" - prevista per il reato di estorsione dal secondo comma dell'art. 629, che richiama il terzo comma dell'art. 628 cod. pen. - non è necessaria la simultanea presenza fisica di più persone nel luogo e nel momento della consumazione del delitto. È sufficiente, invece, che la condotta estorsiva venga posta in essere da una pluralità di soggetti agenti in concorso e che il carattere solidale dell'Azione costrittiva sia stato percepito dal soggetto passivo, e cioè che questi si sia reso conto che più persone si sono coalizzate ai suoi danni. (V mass n 161912; (V mass n 154619; (V mass n 150790; (V mass n 144772 e massime ivi citate; (contrasto mass n 900008).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 1, Cod. Pen. art. 629 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)