Sez. 2, Sentenza n. 2539 del 22/12/1987 Ud. (dep. 23/02/1988) Rv. 177691 - 01
REATO CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTE - RIUNIONI DI PIÙ PERSONE - ESTORSIONE - ESTORSIONE E RAPINA - CIRCOSTANZE - DEL NUMERO DELLE PERSONE - FONDAMENTO DELL'AGGRAVANTE - SUSSISTENZA DELLA STESSA - ELEMENTI.*
REATO CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTE - RIUNIONI DI PIÙ PERSONE - ESTORSIONE - ESTORSIONE E RAPINA - CIRCOSTANZE - DEL NUMERO DELLE PERSONE - FONDAMENTO DELL'AGGRAVANTE - SUSSISTENZA DELLA STESSA - ELEMENTI.*
La ragione d'essere dell'aggravante, di cui al comb. Disp. Artt. 629 cpv. E 628, terzo comma n. 1 cod. pen., risiede nella maggior forza coercitiva che indubbiamente esercita la minaccia allorché la stessa provenga non già da un singolo soggetto, ma da più persone, che agiscano unitamente tra loro. Ne consegue che l'Azione intimidatrice congiunta assume rilievo ai fini della sussistenza dell'aggravante suddetta quante volte di tale maggior forza coercitiva il soggetto passivo assuma coscienza attraverso qualsiasi mezzo che valga a fargli percepire l'Azione medesima, per cui detta aggravante sussiste quand'anche manchi, come nel caso di lettera o telefonata minatoria, un contatto diretto ed immediato con tutti i partecipanti dello estorsione purché risulti provato che la vittima abbia avuto la netta e sicura sensazione della provenienza dell'Azione costrittiva da parte di persone. (V mass n 1441445; (V mass n 141669; (V mass n 160741; (V mass n 161363; (V mass n 165529; (V mass n 165531, per casi di specie).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 1, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)