Sez. 3, Sentenza n. 153 del 14/01/1967 (Rv. 325858 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI RENDERE UN CONTO - DOMICILIO DEL DEBITORE AL MOMENTO DELLA SCADENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI RENDERE UN CONTO - DOMICILIO DEL DEBITORE AL MOMENTO DELLA SCADENZA.*
L'obbligazione di rendere un conto, trattandosi di obbligazione che ha per oggetto un facere, deve essere eseguita nel domicilio del debitore. A norma dell'ultimo comma dell'art. 1182 cod.civ., il domicilio da prendersi in considerazione e quello del tempo della scadenza dell'obbligazione. I successivi mutamenti di domicilio (o di Sede, per le societa) sono del tutto irrilevanti. (applicazione in tema di Determinazione della Competenza per territorio a norma dell'art. 20 cod. proc.civ.). (Cfr. 754-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)