Sez. 3, Sentenza n. 2954 del 23/07/1976 (Rv. 381714 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA RESIDUA AL PAGAMENTO DI CREDITI - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL DEBITORE - CORRELATIVO FORUM SOLUTIONIS.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA RESIDUA AL PAGAMENTO DI CREDITI - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL DEBITORE - CORRELATIVO FORUM SOLUTIONIS.*
L'Obbligo contrattuale di restituire quanto residuato su maggior somma ricevuta, dopo aver provveduto ad estinguere alcuni crediti e cancellare iscrizioni ipotecarie su immobili, nonche di presentare il relativo rendiconto, va adempiuto presso il domicilio del debitore, ai sensi dell'art 1182 quarto comma cod civ, e non presso quello del creditore, ai sensi dell'art 1182 terzo comma cod civ, in quanto ha come oggetto una somma di denaro non determinata 'a priorì ne determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, nonche una prestazione di facere. Presso il primo degli indicati luoghi, pertanto, viene a radicarsi il forum destinatae solutionis, al fine della Determinazione della Competenza per territorio. (V 839/75, mass n 374216; (V 153/67, mass n 325858).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)