Sez. 3, Sentenza n. 6909 del 23/03/1981 Ud. (dep. 11/07/1981) Rv. 149751 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - ILLEGITTIMITÀ - RILEVANZA NEI CONFRONTI DEL PRIVATO.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - ILLEGITTIMITÀ - RILEVANZA NEI CONFRONTI DEL PRIVATO.*
La licenza che sia illegittimamente rilasciata non elimina la antigiuridicità del fatto, che si estrinseca nel rapporto di contrasto tra attività costruttiva e previsione normativa, ed importa la penale responsabilità, (oltre che del sindaco a titolo di concorso o cooperazione colposa), del privato, cui la legge ha diretto l'Obbligo di verificare la conformità delle opere, pure se autorizzate, alle norme urbanistiche, delle quali è presunta la conoscenza ai sensi dell'art. 5 del codice penale perché assunte nei precetti penali dell'art. 41 della legge 17 agosto 1942 n. 1150.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)