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Sez. 3, Sentenza n. 7459 del 31/05/1983 Ud. (dep. 14/09/1983) Rv. 160201 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CONCESSIONE EDILIZIA ILLEGITTIMA - ERRORE - RICADENTE SU LEGGE INTEGRATRICE DI NORMA PENALE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160201-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CONCESSIONE EDILIZIA ILLEGITTIMA - ERRORE - RICADENTE SU LEGGE INTEGRATRICE DI NORMA PENALE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

Colui che effettua una costruzione contra legem non è esente da responsabilità per il fatto che l'inosservanza di legge o di altra fonte normativa tragga origine da una concessione edilizia illegittima, poiché questa non elimina l'antigiuridicità del fatto. Non è infatti invocabile la liceità putativa, poiché l'errore scriminante, previsto dall'art. 47 cod. pen., deve cadere su un estremo materiale del reato nei suoi concreti elementi e deve riguardare personalmente l'agente e non altra persona. Nell'ipotesi in cui l'autore del fatto abbia ritenuto erroneamente esistente o inesistente la normativa applicabile in ordine ad una situazione di fatto da lui conosciuta ed apprezzata nei termini reali, il suo errore invece si risolve in ignoranza della legge penale, che non attenua, né scrimina la responsabilità. (Conf mass n 158214; (Conf mass n 152627; (Conf mass n 152135, ed ivi citate; (Conf mass n 151663; (Conf mass n 149751; (Conf mass n 148809; (Conf mass n 140409).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)