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Sez. L, Sentenza n. 4625 del 14/07/1988 (Rv. 459513 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - SOPPRESSIONE DELLA PENSIONE - INCIDENZA SU UNA POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO - RIFIUTO DELL'INPS DI EMANARE IL DOVUTO PROVVEDIMENTO DI SOPPRESSIONE - FACOLTÀ DI ADIRE IL GIUDICE ORDINARIO PER L'ACCERTAMENTO DEL RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - SUSSISTENZA - INTERFERENZA SUL DIVIETO EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 2248 DEL 1365 ALL. E - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459513-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - SOPPRESSIONE DELLA PENSIONE - INCIDENZA SU UNA POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO - RIFIUTO DELL'INPS DI EMANARE IL DOVUTO PROVVEDIMENTO DI SOPPRESSIONE - FACOLTÀ DI ADIRE IL GIUDICE ORDINARIO PER L'ACCERTAMENTO DEL RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - SUSSISTENZA - INTERFERENZA SUL DIVIETO EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 2248 DEL 1365 ALL. E - ESCLUSIONE.*

La soppressione della pensione d'Invalidità, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del R.d. l. 14 aprile 1939 n. 636, quando la capacità di guadagno cessi di essere inferiore al limite pensionabile, integra un effetto direttamente prodotto dalla citata norma di legge su una posizione di diritto soggettivo, mentre l'atto dell'ente assicuratore, che, riscontrata tale situazione, disponga la rimozione della pensione, così come quello che prima ne ha disposto l'erogazione nel concorso dei presupposti di legge, configura un provvedimento dovuto, non ricollegabile all'Esercizio di poteri discrezionali. Pertanto, come a fronte della soppressione della pensione, decisa dall'INPS in applicazione della citata norma, deve riconoscersi al pensionato, esperiti i ricorsi amministrativi, di adire il giudice ordinario per far accertare che lo stato di Invalidità persiste e per sentir riconoscere il proprio diritto di continuare a godere della pensione, analogamente deve riconoscersi al pensionato medesimo, a fronte di un rifiuto dell'INPS di sopprimere la pensione, ed a tutela del proprio interesse ad eliminare un'oggettiva situazione di incertezza (nella specie, per poter poi beneficiare della pensione di vecchiaia), la facoltà di agire davanti al giudice ordinario, per sentir accertare il recupero della capacità di guadagno ed il venir meno del diritto a pensione, con una pronuncia che non interferisce sul divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, in quanto la successiva rimozione da parte dell'ente previdenziale della pensione medesima si risolve in una attività meramente esecutiva, non costituente espressione di funzioni amministrative in senso proprio. Vedi: sentenza n. 8706141 - mass n. 454464 (Conf. 6713/83, mass n 431431).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)