Sez. L, Sentenza n. 6141 del 14/07/1987 (Rv. 454464 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - SOPPRESSIONE DELLA PENSIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - OGGETTO - COMPITO DEL GIUDICE ADITO - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DINIEGO DEL DIRITTO PRETESO DALL'ASSICURATO - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO AUTONOMO DELLA FONDATEZZA O NON DELLA PRETESA NEI CONFRONTI DELL'ENTE ASSICURATORE - OBBLIGATORIETÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - SOPPRESSIONE DELLA PENSIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - OGGETTO - COMPITO DEL GIUDICE ADITO - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DINIEGO DEL DIRITTO PRETESO DALL'ASSICURATO - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO AUTONOMO DELLA FONDATEZZA O NON DELLA PRETESA NEI CONFRONTI DELL'ENTE ASSICURATORE - OBBLIGATORIETÀ.*
Nella controversia insorta tra le parti a seguito della soppressione della pensione, l'Azione giudiziaria non costituisce impugnazione di atto amministrativo, il quale non rileva sotto nessun profilo, ma ha per oggetto il diretto accertamento da parte del giudice delle condizioni di legge per il sorgere o il perdurare del diritto alla pensione. Conseguentemente il giudice non può limitarsi a verificare la legittimità o non dell'atto amministrativo di diniego anche solo implicito del diritto preteso dall'assicurato, bensì deve accertare in modo autonomo, rispetto alle procedure amministrative, la fondatezza o non della pretesa nei confronti dell'ente assicuratore e pronunciare nel merito. (V 2386/85, mass n 440242; (V 6713/83, mass n 431431).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)