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Sez. 3, Sentenza n. 5299 del 18/09/1980 (Rv. 409156 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO CAMBIARIO - DISCIPLINA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - APPLICABILITA - LIMITI - OPPOSIZIONE ANTERIORE ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE - FORMA - CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE EX ART 615, PRIMO COMMA, COD PROC CIV - RICORSO SUCCESSIVO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE O AL PRETORE PER LA SOSPENSIONE DELL'INIZIO DELL'ESECUZIONE EX ART 64 LEGGE CAMBIARIA - AMMISSIBILITA - OPPOSIZIONE SUCCESSIVA ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE - FORMA - RICORSO AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE EX ART 615, SECONDO COMMA, COD PROC CIV - SOSPENSIONE - COMPETENZA DI QUEST'ULTIMO GIUDICE.*
Stato
decisa il 1980-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409156-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO CAMBIARIO - DISCIPLINA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - APPLICABILITA - LIMITI - OPPOSIZIONE ANTERIORE ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE - FORMA - CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE EX ART 615, PRIMO COMMA, COD PROC CIV - RICORSO SUCCESSIVO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE O AL PRETORE PER LA SOSPENSIONE DELL'INIZIO DELL'ESECUZIONE EX ART 64 LEGGE CAMBIARIA - AMMISSIBILITA - OPPOSIZIONE SUCCESSIVA ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE - FORMA - RICORSO AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE EX ART 615, SECONDO COMMA, COD PROC CIV - SOSPENSIONE - COMPETENZA DI QUEST'ULTIMO GIUDICE.*

L'opposizione al precetto cambiario e regolata dalle Disposizioni del codice, salvo le modificazioni del regime processuale imposte dagli art 64 e 65 della legge cambiaria applicabile in quanto non sia formalmente incompatibile con le Disposizioni generali attualmente vigenti. Pertanto, l'opposizione anteriore all'inizio della esecuzione va proposta con citazione al giudice competente ai sensi dell'art 615, primo comma, cod proc civ; ma, allegando la citazione notificata potra chiedersi con ricorso al Presidente del tribunale o al pretore la sospensione dell'esecuzione e, quindi, del suo stesso inizio, in base all'art 64 legge cambiaria, salvo riesame del provvedimento nel caso di giudizio, in base all'art 65 successivo. Per contro l'opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione va proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione a mente dell'art 615, secondo comma, cod proc civ, e sara lo stesso giudice che, prima dell'eventuale rimessione delle parti avanti al giudice competente, nel merito decidera in ordine alla sospensione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 64 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)