Sez. 1, Sentenza n. 949 del 13/02/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207046 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Concessione in appello della condizionale - Modificazione della sentenza "in relazione alla pena" - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
Non si ha modificazione sostanziale della sentenza di primo grado, rilevante ai fini della determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, allorché il giudice di appello conceda la sospensione condizionale della pena.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)