Sez. 1, Sentenza n. 36260 del 08/07/2004 Cc. (dep. 13/09/2004) Rv. 229855 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - competenza | Concessione in appello della sospensione condizionale della pena - Modificazione della sentenza "in relazione alla pena" - Esclusione - Competenza del giudice di primo grado - Sussistenza.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - competenza
In tema di esecuzione, la competenza a provvedere in ordine alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice d'appello che, per il resto, abbia confermato la pronunzia di primo grado, appartiene, ai sensi dell'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen., al tribunale, in quanto la concessione in appello del beneficio della sospensione condizionale della pena non costituisce modifica sostanziale della sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)