Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 340 del 1989
Massime (1)
Massima n. 13481
- Responsabilità civile
- Responsabilità di magistrati
- Accertamento
- Procedura
- Verbalizzazione dei provvedimenti collegiali di tutti gli organi giurisdizionali
- Manifesta infondatezza della questione
- - Legge 13.4.1988 n. 117, art. 16, commi secondo, terzo.
- Cost., artt. 101, 104.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - v. S. n. 18/1989.
Norme impugnate
- art. 16, comma 2, legge 13 aprile 1988, n. 117
- art. 16, comma 3, legge 13 aprile 1988, n. 117
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi secondo e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma sul ricorso proposto dal secondo Ufficio Registro Atti Pubblici di Roma contro Caricchia Andrea ed altri, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Roma, con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 72 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi secondo e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sotto il profilo che esso, prevedendo la verbalizzazione dei provvedimenti collegiali di tutti gli organi giurisdizionali, comprese le commissioni tributarie, violerebbe gli artt. 101 e 104 della Costituzione, in quanto la segretezza delle deliberazioni sarebbe garanzia inderogabile d'indipendenza del giudice;
punto 2
Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale - sotto altro profilo - il secondo comma dell'art. 16 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui disponeva che "è compilato sommario processo verbale", anziché "può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale';
che, non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre ad una diversa decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, nn. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi secondo e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata in riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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