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Sez. U, Sentenza n. 1826 del 12/05/1975 (Rv. 375484 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - DI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - POTERI DEL PRETORE - LIMITI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375484-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - DI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - POTERI DEL PRETORE - LIMITI - INSUSSISTENZA.*

I poteri attribuiti al pretore dall'art 28 della legge 20 maggio 1970 n 300, per la repressione dei comportamenti dei datori di lavoro lesivi della liberta e delle attivita sindacali, non incontrano alcun limite, per quanto concerne gli enti pubblici economici, ne nel principio della insindacabilita, da parte del giudice ordinario, dell'organizzazione adottata in concreto da tali enti, poiche la disciplina contenuta nella citata legge incide direttamente, limitandoli, sui poteri spettanti agli enti medesimi in ordine alla loro organizzazione, esigendo che questa venga strutturata in modo da consentire l'effettivo Esercizio delle liberta sindacali, ne nella regola della immodificabilita dei provvedimenti amministrativi da parte dell'autorita giudiziaria, poiche tale regola, priva di valore costituzionale, e percio derogabile dal legislatore ordinario, e inoperante in tema di repressione della condotta antisindacale posta in essere dagli enti pubblici economici. (nella specie, le organizzazioni di categoria avevano chiesto al pretore di ordinare alla SIAE di mettere a loro disposizione, nella Sede dell'ente, un locale idoneo da adibire all'Esercizio della loro attivita. La SIAE aveva eccepito la carenza della giurisdizione ordinaria, assumendo che l'autorita giudiziaria non poteva sindacare il modo con il quale essa aveva ritenuto di organizzare e dislocare i propri uffici. La SC ha respinto questa tesi, enunziando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)