Sez. 3, Ordinanza n. 22191 del 01/08/2025 (Rv. 676257-01)
COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Termine di prescrizione quinquennale ex art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011 - Fatti anteriori al 1° gennaio 2012 - Applicabilità - Condizioni - Interruzione della prescrizione dopo la suddetta data - Termine applicabile - Fattispecie. PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE - In genere.
COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE
In ossequio al disposto dell'art. 252 disp.att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente abbia una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si sia verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale per la sua residua durata, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento azionato da alcuni medici specializzandi per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, avendo essi introdotto il giudizio soltanto nel luglio del 2017, senza aver preventivamente interrotto la prescrizione durante il quinquennio 1° gennaio 2012 - 1° gennaio 2017).
Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 4 com. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)