diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 35571 del 20/12/2023 (Rv. 669779 - 01)

COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Termine di prescrizione quinquennale ex art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011 - Fatti anteriori al 1° gennaio 2012 - Applicabilità - Condizioni - Interruzione della prescrizione dopo la suddetta data - Termine applicabile. PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669779-01

COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE

In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale.

Legge 12/11/2011 num. 183 art. 4 com. 43 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 1, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Preleggi art. 11 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)