Sez. 1, Ordinanza n. 2637 del 11/12/1967 Cc. (dep. 19/02/1968) Rv. 106824 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE -MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - RIFERIMENTO AI SOLI PRECEDENTI PENALI - INSUFFICIENZA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE -MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - RIFERIMENTO AI SOLI PRECEDENTI PENALI - INSUFFICIENZA.*
La concessione o il diniego della liberta provvisoria costituisce l'Esercizio di un potere discrezionale del giudice vincolato all'osservanza dei criteri inderogabili fissati dagli artt.254 cod.proc.pen. 133 cod.pen. pertanto nella motivazione del provvedimento che concede il beneficio il giudice deve procedere sempre all'apprezzamento delle qualita morali dell'imputato ed alla gravita del fatto considerato nella piu complessa entita. Non e sufficiente ad appagare le esigenze della motivazione in ordine alle qualita morali dell'imputato il semplice riferimento ai suoi buoni precedenti penali con cio, difatti, il giudice dimostra di aver considerato soltanto il passato del reo, non le sue qualita morali desumibili anche dalla capacita criminale dimostrata col reato. (Conf.102484, anno 1966, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)