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Sez. 2, Ordinanza n. 3301 del 02/12/1969 Cc. (dep. 31/01/1970) Rv. 113813 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE -ELEMENTI OBBLIGATORI DI VALUTAZIONE - SEMPLICE RICHIAMO AI BUONI PRECEDENTI PENALI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1969-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113813-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE -ELEMENTI OBBLIGATORI DI VALUTAZIONE - SEMPLICE RICHIAMO AI BUONI PRECEDENTI PENALI - INSUFFICIENZA.*

Il provvedimento relativo alla liberta provvisoria puo essere motivato con il solo riferimento alle qualita morali dell'imputato, ove queste nella considerazione del giudice assumano Rilevanza preponderante. Tuttavia non e sufficiente ad appagare la esigenza della motivazione, relativamente a tale elemento, il semplice richiamo ai buoni precedenti penali dell'imputato, poiche in tal caso il giudice dimostra di aver considerato il passato del reo e non le sue qualita morali desumibili anche dalla capacita criminosa dimostrata col reato. (Conf 106824, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)