Sez. 2, Ordinanza n. 3301 del 02/12/1969 Cc. (dep. 31/01/1970) Rv. 113813 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE -ELEMENTI OBBLIGATORI DI VALUTAZIONE - SEMPLICE RICHIAMO AI BUONI PRECEDENTI PENALI - INSUFFICIENZA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE -ELEMENTI OBBLIGATORI DI VALUTAZIONE - SEMPLICE RICHIAMO AI BUONI PRECEDENTI PENALI - INSUFFICIENZA.*
Il provvedimento relativo alla liberta provvisoria puo essere motivato con il solo riferimento alle qualita morali dell'imputato, ove queste nella considerazione del giudice assumano Rilevanza preponderante. Tuttavia non e sufficiente ad appagare la esigenza della motivazione, relativamente a tale elemento, il semplice richiamo ai buoni precedenti penali dell'imputato, poiche in tal caso il giudice dimostra di aver considerato il passato del reo e non le sue qualita morali desumibili anche dalla capacita criminosa dimostrata col reato. (Conf 106824, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)