diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1596 del 14/12/1982 Ud. (dep. 22/02/1983) Rv. 157516 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - LAVORI DI RIFINITURA - NOZIONE - CONSEGUENZE - IN TEMA DI PERMANENZA DI REATO.*
Stato
decisa il 1982-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157516-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - LAVORI DI RIFINITURA - NOZIONE - CONSEGUENZE - IN TEMA DI PERMANENZA DI REATO.*

Nel concetto tecnico di costruzione edilizia rientrano anche i lavori di rifinitura, per cui tutta la costruzione, ove sia abusiva, deve considerarsi illecita in egual misura dall'inizio alla fine, mentre, ove la permanenza del reato si protragga anche dopo l'entrata in vigore della legge urbanistica più recente, occorre far riferimento a quest'ultima legge per la consumazione e la punizione dello stesso reato.*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)