Sez. 3, Sentenza n. 7887 del 24/06/1983 Ud. (dep. 05/10/1983) Rv. 160427 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LAVORI DI RIFINITURA - NATURA DI LAVORI EDILIZI - PROSECUZIONE DOPO L'ORDINE DI SOSPENSIONE - REATO EX ART. 17 LETT. B. LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - SUSSISTENZA.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LAVORI DI RIFINITURA - NATURA DI LAVORI EDILIZI - PROSECUZIONE DOPO L'ORDINE DI SOSPENSIONE - REATO EX ART. 17 LETT. B. LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - SUSSISTENZA.*
In tema di contravvenzioni edilizie, i lavori di rifinitura devono essere considerati, a tutti gli effetti, lavori edilizi; pertanto la loro prosecuzione dopo l'ordine di sospensione integra in ogni suo elemento il reato di cui all'art. 17 lett. B) legge 28 gennaio 1977, n. 10, sull'edificabilità dei suoli. (V mass n 153110; (V mass n 155632; (V mass n 155992; (V mass n 156883; (V mass n 157516).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)