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Sez. L, Sentenza n. 12805 del 01/12/1992 (Rv. 479813 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità | Condizioni - Periodo di contribuzione figurativa per indennità ordinaria di disoccupazione e per malattia - Computabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1992-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479813-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità

Il periodo di contribuzione figurativa per indennità ordinaria di disoccupazione (e per malattia) è computabile, con la rivalutazione per la parte anteriore al 1 gennaio 1984, ai fini del raggiungimento del requisito di 260 giornate di contribuzione annua, che, ai sensi dell'art. 7, nono comma, D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983, è necessario - in aggiunta alla contribuzione per 5460 giornate complessive per il periodo di trentacinque anni - per il conseguimento della pensione di anzianità, essendo l'utilizzabilità di detto periodo esclusa solo per la determinazione delle indicate 5460 giornate complessive (in media 156 all'anno).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)