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Sez. 1, Sentenza n. 4268 del 17/11/1976 (Rv. 382961 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - CONTRATTI DI SUBAPPALTO NON APPROVATI DALLA PA - ESENZIONE DALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382961-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - CONTRATTI DI SUBAPPALTO NON APPROVATI DALLA PA - ESENZIONE DALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*

Le esenzioni fiscali previste dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729, sul piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali, con riguardo 'ai contratti occorrenti per la costruzione, manutenzione e gestioné di dette opere pubbliche, non sono estensibili ai contratti di subappalto che la societa concessionaria della costruzione e gestione di strada od autostrada abbia stipulato con terzi, salvo che si tratti di subappalti autorizzati ed approvati dalla amministrazione appaltante, a norma dell'art 339 della legge 20 marzo 1865 n 2248 all F sui lavori pubblici. (Conf 2974/75, mass n 377067).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)