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Sez. 3, Sentenza n. 5004 del 18/02/2000 Ud. (dep. 27/04/2000) Rv. 216046 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONCORSO E CONVERSIONE | Poteri del giudice d'appello - Decisione nel merito - Ragioni - Limiti.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216046-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONCORSO E CONVERSIONE

Il giudice d'appello ha un potere di cognizione che comprende le questioni di merito e quelle di legittimità, e laddove affronta queste ultime non perde la sua competenza sulle prime. Ne deriva che il giudice d'appello che debba giudicare su un ricorso convertito ex art. 580 cod. proc. pen., se ritiene fondati i motivi di legittimità proposti dal ricorrente, non deve annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, ma deve decidere anche nel merito, salvo che ricorra una delle ipotesi di nullità tassativamente previste dall'art. 604 cod. proc. pen. Al di fuori di queste ultime ipotesi, il giudizio di appello non ammette distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)