Sez. 1, Sentenza n. 6639 del 17/02/1995 Ud. (dep. 07/06/1995) Rv. 201532 - 01
Impugnazioni - Concorso e conversione | Conversione del ricorso per Cassazione in appello - Conseguenza: riesame del merito nei limiti dei motivi dedotti.
Impugnazioni - Concorso e conversione
Anche allorquando il ricorso per Cassazione si converte in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., permangono i limiti che caratterizzano le censure che possono formare oggetto del ricorso per Cassazione; tuttavia, in tal caso, essendo il vizio di legittimità esaminato da un giudice di merito, non trova applicazione l'art. 623 cod. proc. pen. secondo cui la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio al competente giudice di merito, ma il detto giudice di merito deve compiere contestualmente la nuova valutazione conseguente al rilevato vizio di legittimità, salvo che si tratti di una delle nullità indicate nell'art. 604 cod. proc. pen.: in tali casi adotta i provvedimenti ivi previsti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)