Sez. L, Sentenza n. 2858 del 15/10/1974 (Rv. 371279 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - CONDIZIONI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - EQUIVALENZA - ESTREMI - PASSAGGIO DA UNA AZIENDA NON ELETTRICA AD UNA ELETTRICA - CONFIGURABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - CONDIZIONI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - EQUIVALENZA - ESTREMI - PASSAGGIO DA UNA AZIENDA NON ELETTRICA AD UNA ELETTRICA - CONFIGURABILITA.*
L'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, che consente la prosecuzione volontaria nell'Assicurazione, non resta limitata alla ipotesi di cessazione di ogni attivita lavorativa ma si estende a quella in cui il rapporto di lavoro subisce una trasformazione, quale e quella caratterizzata dalla iscrizione ad una Forma previdenziale sostitutiva, quindi anche alla ipotesi nella quale il prestatore di lavoro sia passato dalla dipendenza di una impresa non elettrica a quella di una azienda elettrica.*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 5, Legge 31/03/1956 num. 293 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)