Sez. L, Sentenza n. 3574 del 10/04/1987 (Rv. 452532 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - DIVIETO NEI PERIODI D'ISCRIZIONE DELL'ASSICURATO A FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE, ESONERATIVE O ESCLUSIVE - DISCIPLINA EX ART. 5 DEL D.P.R. N. 1432 DEL 1971 - CARATTERE INNOVATIVO - PERIODO ANTERIORE - DESUMIBILITÀ DI DETTO DIVIETO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - DIVIETO NEI PERIODI D'ISCRIZIONE DELL'ASSICURATO A FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE, ESONERATIVE O ESCLUSIVE - DISCIPLINA EX ART. 5 DEL D.P.R. N. 1432 DEL 1971 - CARATTERE INNOVATIVO - PERIODO ANTERIORE - DESUMIBILITÀ DI DETTO DIVIETO - ESCLUSIONE.*
Il divieto della prosecuzione volontaria dell'Assicurazione obbligatoria nei periodi d'iscrizione dell'assicurato a forme di previdenza sostitutive, esonerative o esclusive dell'Assicurazione predetta è stato stabilito, senza efficacia retroattiva, dall'art. 5 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432. In relazione al periodo anteriore all'entrata in vigore di questa norma, tale divieto non poteva desumersi né dall'art. 5 della legge 4 aprile 1952 n. 218 - questo consentendo la prosecuzione volontaria in tutti i casi nei quali il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'Assicurazione obbligatoria cessi o subisca una semplice trasformazione - né dal combinato disposto degli artt. 38 n. 2, 39 e 42 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 - vietando tale normativa la coesistenza di due assicurazioni obbligatorie e non già la prosecuzione volontaria dell'Assicurazione generale contemporaneamente ad altra Assicurazione obbligatoria - né, infine, dall'art. 16, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, in quanto tale norma - che vietava la prosecuzione volontaria in costanza di forme di previdenza sostitutive (come, nella specie, l'iscrizione alla convenzione speciale del 29 aprile 1925 tra il comune di Trieste e l'istituto pensioni per gli impiegati di Trieste) di quella generale obbligatoria - è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 35 del 31 maggio 1960. (V 4688/79, mass n 401238; (V 2858/74, mass n 371279; (V 2858/74, mass n 371280; (V 3315/68, mass n 336312; (V 3315/68, mass n 336313).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 39, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 42, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 5, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 16 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)