diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2726 del 30/05/1978 (Rv. 392109 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - INTERRUZIONE - CARATTERE ISTANTANEO - LIMITI - NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE AD ALCUNI DEI LITISCONSORTI NECESSARI - RIMESSIONE DELLE PARTI, AD OPERA DEL GIUDICE D'APPELLO, AL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA CITAZIONE - PROTRAZIONE FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DEFINITORIA DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1978-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392109-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - INTERRUZIONE - CARATTERE ISTANTANEO - LIMITI - NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE AD ALCUNI DEI LITISCONSORTI NECESSARI - RIMESSIONE DELLE PARTI, AD OPERA DEL GIUDICE D'APPELLO, AL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA CITAZIONE - PROTRAZIONE FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DEFINITORIA DEL GIUDIZIO.*

L'interruzione della prescrizione, per la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ha carattere istantaneo, e non si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio medesimo, solo in caso di Estinzione del processo (art 2945 terzo comma cod civ). pertanto, l'indicato protrarsi dell'interruzione della prescrizione deve essere riconosciuto nella diversa ipotesi in cui la citazione introduttiva sia stata notificata ad alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, e, a seguito di pronuncia del giudice d'appello, che abbia rimesso le parti in primo grado ai sensi dell'art 354 cod proc civ, il contraddittorio sia stato ritualmente integrato nei confronti dei litisconsorti pretermessi, in modo da evitare l'Estinzione del processo. (V 2397/74, mass n 370787).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)