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Sez. L, Sentenza n. 2397 del 19/08/1974 (Rv. 370787 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - CITAZIONE NOTIFICATA AD UNO SOLO DEI LITISCONSORTI NECESSARI - SENTENZA DI APPELLO - RIMESSIONE DELLE PARTI AL PRIMO GIUDICE PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RIASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ORIGINARIO ATTO DI CITAZIONE - EFFETTO INTERRUTTIVO E SOSPENSIVO DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE FINO ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370787-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - CITAZIONE NOTIFICATA AD UNO SOLO DEI LITISCONSORTI NECESSARI - SENTENZA DI APPELLO - RIMESSIONE DELLE PARTI AL PRIMO GIUDICE PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RIASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ORIGINARIO ATTO DI CITAZIONE - EFFETTO INTERRUTTIVO E SOSPENSIVO DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE FINO ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO - SUSSISTENZA.*

L'art 2945 cod civ attribuisce all'atto di citazione la sola efficacia interruttiva istantanea della prescrizione e non anche l'effetto sospensivo sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, soltanto nel caso in cui il processo si sia estinto. Pertanto, ove la citazione sia stata notificata ad uno solo dei litisconsorti necessari ed, a seguito della sentenza della Corte di appello, che abbia, in conseguenza, rimesso le parti al primo giudice ai sensi dell'art 354 cod proc civ, il contraddittorio sia stato integrato nei confronti del litisconsorte assente, in modo da evitare l'Estinzione del processo, all'originario atto di citazione deve essere attribuita l'effetto di sospendere la prescrizione del diritto azionato sino alla conclusione definitiva del giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)