Sez. L, Sentenza n. 14919 del 25/06/2009 (Rv. 608789 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Art. 366 bis cod proc. civ. - Formulazione dei quesiti di diritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione - Applicabiltà al ricorso ex art. 420 bis cod. proc. civ. per l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Il disposto dell'art. 366-bis cod. proc. civ. - che richiede ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione la formulazione dei quesiti di diritto e nel caso previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione alla quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - non è applicabile al ricorso ex art. 420-bis cod. proc. civ. per l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi. Infatti, in tale speciale procedura, la formulazione dei quesiti da parte del ricorrente non risulta supportata dalla "ratio" ad essa sottesa - individuabile nel consentire una precisa risposta giudiziaria in termini positivi o negativi rispetto a problematiche ben delimitate ed in relazione alle quali va parametrata la enunciazione del quesito di diritto - non essendo il giudice di legittimità, in sede di risoluzione della pregiudiziale, vincolato alla opzione ermeneutica adottata dal giudice di merito, pur se congruamente e logicamente motivata, e potendo autonomamente pervenire - anche tramite la libera ricerca all'interno del contratto collettivo di qualunque clausola ritenuta utile, oltre che all'interpretazione di singole clausole contrattuali, anche alla decisione sulla loro validità ed efficacia - ad una statuizione diversa da quella del primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)