Sez. L, Sentenza n. 4008 del 18/02/2008 (Rv. 601961 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Quesito di diritto - Ambito - Procedura ex art. 420 bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Limiti - Attività interpretativa in sede di legittimità in materia di contratto collettivo - Autonomo accertamento della portata della norma contrattuale - Opzione interpretativa prospettata dalla parte nella formulazione del quesito - Vincolatività - Insussistenza - Conseguenze - Enunciazione del principio di diritto - Contenuto del quesito di diritto - Indicazione del fatto controverso - Necessità - Indicazione della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale da parte del giudice del merito - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Anche nel caso di ricorso in cassazione ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. avverso pronunzia resa dal giudice di merito all'esito dell'iter procedurale di cui all'art. 420 bis cod. proc. civ., il quesito ex art. 366 bis cod. proc. civ. deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame. Tale principio, peraltro, quando sia denunciata la violazione della norma di un contratto collettivo, va coordinato con i principi attinenti alla diretta interpretazione del contenuto del contratto collettivo da parte del giudice di legittimità, il quale deve autonomamente procedere all'accertamento della portata della norma di cui si assume la violazione, senza essere vincolato ad una specifica opzione interpretativa prospettata nella formulazione del quesito di diritto, ben potendo ricercare liberamente all'interno del contratto collettivo ciascuna clausola - anche non oggetto dell'esame delle parti e del primo giudice - comunque ritenuta utile all'interpretazione. Nella stessa enunciazione in funzione nomofilattica del principio di diritto, del resto, la Corte è tenuta ad operare - sia pure con una metodica interpretativa incentrata sui generali criteri di cui all'art. 1362 cod. civ. e seguenti - come se l'oggetto del suo esame fosse una norma giuridica e non, invece, un negozio di natura privatistica. Ne consegue che il quesito è ammissibile quando con esso venga chiaramente indicato il fatto controverso tra le parti, non assumendo invece rilievo, a tale fine, l'indicazione della violazione da parte del giudice del merito dei canoni di ermeneutica negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Cod. Proc. Civ. art. 420 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)