Sez. 3, Sentenza n. 3108 del 06/09/1976 (Rv. 381887 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - DOMANDA - EFFICACIA INTERRUTTIVA - EFFETTI E DURATA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - DOMANDA - EFFICACIA INTERRUTTIVA - EFFETTI E DURATA.*
La instaurazione di un procedimento di istruzione tecnica preventiva, avente carattere cautelare e conservativo, ha efficacia interruttiva della prescrizione. L'effetto interruttivo cessa nel momento in cui viene depositata la relazione scritta dal consulente tecnico, poiche col deposito della relazione il procedimento esaurisce la sua funzione immediata di accertamento preventivo, e quindi da quel momento comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. (Conf 1270/73, mass n 363852; (Conf 4231/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 698
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)