Sez. 2, Sentenza n. 1384 del 11/03/1981 (Rv. 412016 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE - APPLICABILITA - ATTI INTERRUTTIVI - PROCEDIMENTO DI ISTRUZIONE TECNICA PREVENTIVA - INCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE - APPLICABILITA - ATTI INTERRUTTIVI - PROCEDIMENTO DI ISTRUZIONE TECNICA PREVENTIVA - INCLUSIONE.*
L'art 1495 terzo comma cod civ, ove dispone che l'Azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna, intende fare decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrae il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli art 2943 e seguenti cod civ. pertanto, detta prescrizione annuale deve ritenersi interrotta dalla instaurazione di un procedimento di istruzione tecnica preventiva fino al deposito della relazione scritta da parte del consulente tecnico. (V 3344/62; (Conf 3755/79 mass n 400192; (Conf 2322/77 mass n 386028; (Conf 3108/76 mass n 381887; (Conf 1411/76 mass n 383129).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)