Sez. 1, Sentenza n. 1448 del 24/11/1986 Ud. (dep. 07/02/1987) Rv. 175050 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - TRASFERIMENTO DI DOMICILIO - OMESSA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PROCEDENTE - NOTIFICA NEL LUOGO DICHIARATO - VALIDITÀ - ECCEZIONI - FATTISPECIE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - TRASFERIMENTO DI DOMICILIO - OMESSA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PROCEDENTE - NOTIFICA NEL LUOGO DICHIARATO - VALIDITÀ - ECCEZIONI - FATTISPECIE.*
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla notificazione nel domicilio dichiarato dall'imputato, per essersi costui trasferito senza comunicare il nuovo domicilio all'autorità procedente in uno dei modi previsti dal primo capoverso dell'art. 171 cod. proc. pen., è necessario distinguere l'ipotesi in cui nel luogo dichiarato come domicilio non sia stato possibile all'ufficiale giudiziario acquisire alcuna notizia del notificando (nel qual caso la notificazione è legittimamente eseguita nelle forme stabilite dal quinto comma del citato articolo) da quella in cui l'organo della notificazione sia venuto a conoscenza del diverso luogo in cui il notificando ha trasferito il suo domicilio, nel qual caso deve provvedersi alla notificazione nel nuovo domicilio nei modi previsti dall'art. 169 dello stesso codice. (nella specie l'imputato aveva dichiarato il suo domicilio in Pozzuoli e l'ufficiale giudiziario nella sua relazione aveva dichiarato che "da informazioni assunte l'imputato risulta domiciliato e dimorante nel comune di Castel volturno a causa del bradisismo in atto a Pozzuoli").*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)