Sez. 6, Sentenza n. 4503 del 18/11/1989 Ud. (dep. 02/04/1990) Rv. 183892 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - DOMICILIO DICHIARATO - CAMBIAMENTO NON COMUNICATO ALL'AUTORITÀ PROCEDENTE - NOTIFICAZIONI MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA - CASO ECCETTUATO - NOTIZIA PRECISA DEL NUOVO DOMICILIO - OBBLIGO DI ULTERIORI RICERCHE - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - DOMICILIO DICHIARATO - CAMBIAMENTO NON COMUNICATO ALL'AUTORITÀ PROCEDENTE - NOTIFICAZIONI MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA - CASO ECCETTUATO - NOTIZIA PRECISA DEL NUOVO DOMICILIO - OBBLIGO DI ULTERIORI RICERCHE - ESCLUSIONE.*
In tema di notificazioni, nel caso di cambiamento di domicilio da parte dell'imputato non comunicato ai sensi del quarto comma dell'art. 171 del cod. proc. pen., la notificazione divenuta impossibile presso il domicilio originariamente dichiarato va eseguita presso il nuovo domicilio e non mediante il deposito nella cancelleria solo se si abbia del nuovo domicilio precisa notizia e cioè, oltre al comune in cui si trova, se ne conosca la via ed il numero, perché, considerato il disposto dell'art. 171 cod. proc. pen. è da escludere che l'autorità sia tenuta a svolgere ulteriori ricerche. (V mass n 179455; (V mass n 175050; (V mass n 173599).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)