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Sez. 3, Sentenza n. 922 del 09/02/1980 (Rv. 404362 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - IN GENERE - FATTO ILLECITO IMPUTABILE A PIU PERSONE - PRONUNCIA DEL GIUDICE IN ORDINE ALLA GRADUAZIONE DELLE COLPE DEI RESPONSABILI - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1980-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404362-01

RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - IN GENERE - FATTO ILLECITO IMPUTABILE A PIU PERSONE - PRONUNCIA DEL GIUDICE IN ORDINE ALLA GRADUAZIONE DELLE COLPE DEI RESPONSABILI - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI.*

In tema di responsabilita solidale per fatto illecito imputabile a piu persone, il giudice del merito, adito dal danneggiato, puo pronunciarsi circa la graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'Azione di regresso nei confronti degli altri, poiche solo nel giudizio di regresso puo discutersi della gravita delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivate. (Conf 5312/78, mass n 395079).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)