Sez. 3, Sentenza n. 7118 del 29/08/1987 (Rv. 455271 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTO INTERNO ED ESTERNO - OBBLIGO DI RISARCIMENTO - NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - INCIDENZA PER L'INTERO SU CIASCUNO DEI COOBBLIGATI - DIVERSA GRAVITÀ DELLE RISPETTIVE COLPE - RILEVANZA AI SOLI FINI DEL RAPPORTO INTERNO TRA GLI AUTORI DEL DANNO - CONSEGUENZE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTO INTERNO ED ESTERNO - OBBLIGO DI RISARCIMENTO - NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - INCIDENZA PER L'INTERO SU CIASCUNO DEI COOBBLIGATI - DIVERSA GRAVITÀ DELLE RISPETTIVE COLPE - RILEVANZA AI SOLI FINI DEL RAPPORTO INTERNO TRA GLI AUTORI DEL DANNO - CONSEGUENZE.*
In tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventualmente diseguale efficienza causale di esse può avere Rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili. Ne consegue che il giudice del merito, adito dal danneggiato, può e deve pronunciarsi circa la graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'Azione di regresso nei confronti degli altri, poiché solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivate. (Conf 922/80, mass n 404362; (Conf 5312/78, mass n 395079; (Conf 3033/78, mass n 392477; (Conf 4009/77, mass n 387691; (Conf 1954/75, mass n 375655).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)