Sez. 5, Sentenza n. 4803 del 28/02/2011 (Rv. 616941 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Ordinanza ingiuntiva ai sensi dell'art. 186-ter cod. proc. civ. - AssoggettabilitĂ all'imposta - ConfigurabilitĂ - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro, l'ordinanza ingiuntiva di cui all'art.186-ter cod. proc. civ. rientra tra i provvedimenti giudiziari assoggettabili all'imposta, ai sensi dell'art. 37, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto, pur non essendo espressamente indicata nella norma da ultimo citata, va considerata come rientrante nella medesima categoria del decreto ingiuntivo, invece esplicitamente previsto dall'art. 37 cit.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 186 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)