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Sez. 5, Sentenza n. 17607 del 28/07/2010 (Rv. 614920 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Ordinanza ingiuntiva ai sensi dell'art. 186 ter cod. proc. civ. - Applicabilità dell'imposta proporzionale di registro ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986 - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614920-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, tra i provvedimenti giudiziari assoggettati all'imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 8 della tariffa (annesso A, parte prima), rientra anche l'ordinanza ingiuntiva di cui all'art. 186 ter cod. proc. civ., non essendo richiesto che il provvedimento giudiziario sia passato in giudicato ma solo che sia conclusivo di un giudizio o di un suo grado, di una fase o un sub-procedimento e che sia esecutivo, a nulla rilevando che nelle categorie di atti tassabili ex art. 37 cit. manchi il riferimento a quello contemplato dall'art. 186 ter cod. proc. civ., sia perchè la norma processuale è sopravvenuta al d.P.R. n. 131 del 1986 sia per l'espresso riferimento alla normativa sul decreto ingiuntivo contenuto nella legge sull'imposta di registro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 ter CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)