Sez. 3, Sentenza n. 909 del 09/02/1980 (Rv. 404334 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - CONVENZIONALE - FORME PATTUITE PER LA FUTURA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO - ESTENSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA LOCATIZIA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - CONVENZIONALE - FORME PATTUITE PER LA FUTURA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO - ESTENSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA LOCATIZIA.*
L'art 1352 cod civ, che disciplina le forme pattuite convenzionalmente per la futura conclusione di un contratto, ha un'ampia portata e si riferisce anche alle clausole contrattuali con le quali le parti intendano disciplinare la Forma che deve rivestire il consenso relativo a possibili vicende future dei rapporti negoziali gia instaurati. (nella specie trattavasi della clausola di un contratto di locazione, secondo la quale qualsiasi modifica, innovazione o miglioria ai locali era condizionata al preventivo consenso scritto del locatore). (V 1999/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1352
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)