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Sez. 3, Sentenza n. 909 del 09/02/1980 (Rv. 404334 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - CONVENZIONALE - FORME PATTUITE PER LA FUTURA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO - ESTENSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA LOCATIZIA.*
Stato
decisa il 1980-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404334-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - CONVENZIONALE - FORME PATTUITE PER LA FUTURA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO - ESTENSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA LOCATIZIA.*

L'art 1352 cod civ, che disciplina le forme pattuite convenzionalmente per la futura conclusione di un contratto, ha un'ampia portata e si riferisce anche alle clausole contrattuali con le quali le parti intendano disciplinare la Forma che deve rivestire il consenso relativo a possibili vicende future dei rapporti negoziali gia instaurati. (nella specie trattavasi della clausola di un contratto di locazione, secondo la quale qualsiasi modifica, innovazione o miglioria ai locali era condizionata al preventivo consenso scritto del locatore). (V 1999/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1352

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)