Sez. 3, Sentenza n. 833 del 29/01/1988 (Rv. 457228 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - CONVENZIONALE - CONSENSO RELATIVO A POSSIBILI VICENDE FUTURE DI UN RAPPORTO NEGOZIALE GIÀ INSTAURATO - PRECISIONE DELLA NECESSITÀ DELLA FORMA SCRITTA - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - CONVENZIONALE - CONSENSO RELATIVO A POSSIBILI VICENDE FUTURE DI UN RAPPORTO NEGOZIALE GIÀ INSTAURATO - PRECISIONE DELLA NECESSITÀ DELLA FORMA SCRITTA - AMMISSIBILITÀ.*
Il formalismo convenzionale - che a norma dell'art. 1352 cod. civ. si presume ad substantiam - può riguardare non solo la futura conclusione di un contratto, ma anche il consenso relativo a possibili vicende future di un rapporto negoziale già instaurato; pertanto qualora la clausola di un contratto di locazione vieti il mutamento di destinazione dell'immobile (nella specie, da alloggio del personale alberghiero a pensione) "senza speciale permesso scritto del locatore", la necessità della Forma scritta per lo eventuale consenso alla diversa destinazione del bene locato non può trovare deroga in ragione del comportamento delle parti successivo alla stipula del contratto che si traduca in un consenso meramente verbale. (V 5839/82, mass n 423586; (V 909/80, mass n 404334).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)