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Sez. 1, Sentenza n. 2703 del 22/12/1984 Ud. (dep. 23/03/1985) Rv. 168425 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - HASCHISC E MARIJUANA - NOZIONE E DIFFERENZE - PRINCIPIO ATTIVO DELLA "CANNABIS" - TETRAIDROCANNABINOLO - PERCENTUALI UTILI PER INTEGRARE IL CONCETTO DI DROGA - CANNABIS INDICA - COLTIVATA IN EUROPA - CONCETTO DI DROGA - DETERMINAZIONE IN RELAZIONE AL PESO DELLA SOSTANZA ATTIVA ED AL CONTENUTO DI TETRAIDROCANNABINOLO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168425-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - HASCHISC E MARIJUANA - NOZIONE E DIFFERENZE - PRINCIPIO ATTIVO DELLA "CANNABIS" - TETRAIDROCANNABINOLO - PERCENTUALI UTILI PER INTEGRARE IL CONCETTO DI DROGA - CANNABIS INDICA - COLTIVATA IN EUROPA - CONCETTO DI DROGA - DETERMINAZIONE IN RELAZIONE AL PESO DELLA SOSTANZA ATTIVA ED AL CONTENUTO DI TETRAIDROCANNABINOLO - FATTISPECIE.*

Con il termine "haschisc" viene generalmente, ed in senso lato, indicata la sostanza stupefacente che si ricava dalla "canapa o canna indiana" ("cannabis indica", varietà della "cannabis sativa"), pianta erbacea annuale con stati angolari e foglie profondamente lobate, che vive spontaneamente in India e viene facilmente coltivata in molti paesi allo scopo di ricavarne fibre da tessere. L'espressione "canapa indiana", a sua volta viene usata in generale per indicare tutti i prodotti naturali e derivati dalla pianta, i cosiddetti "cannabici", tra i quali vengono identificati, in particolare, l'essudato resinoso delle infiorescenze, e "hascisc" in senso stretto, e il prodotto delle foglie e degli steli trinciati, meglio noto con il nome di "marijuana" (in senso stretto). Il più importante principio attivo della "cannabis" è una fenolaldeide, che va generalmente sotto il nome di "cannabinolo" o, più esattamente, di "tetraidrocannabinolo" (thc) che è responsabile dei caratteristici effetti psicologici della sostanza. Il contenuto di "thc" varia, però, sensibilmente nelle diverse preparazioni commerciali della "cannabis" e ciò non solo per le modalità stesse, tra loro profondamente diverse, di preparazione della sostanza di consumo (hascisc, marijuana, bhang, ganja, charas, etc.), ma anche per fattori generici ed ecologici, che condizionano le caratteristiche della pianta, e varia da un minimo dello 0, 5% del peso secco per alcune forme leggere di marijuana (media 1%) ad un massimo eccezionale del 50% per una Forma di hascisc liquido che, secondo alcuni studi, sarebbe comparso sul mercato americano in questi ultimi dieci anni, ma che, comunque, non supera, nell'haschisc solido il livello dell'8-10%. Per stabilire se la detenzione di un ramo fresco di "canapa indiana" coltivata in Europa rientri nel campo di applicazione della legge n. 685 del 1975, occorre determinare il peso a secco della sostanza attiva, cioè dei soli semi e delle infiorescenze, ed in relazione ad esso valutare il contenuto di tetraidrocannabinolo (thc). (nella specie i giudici del merito avevano ritenuto sussistere il delitto di detenzione di quantitativo non modico di droga, valutando il solo peso del ramo umido ed ammuffito sequestrato, senza valutare il peso della sostanza attiva ed il suo contenuto di thc. La Cassazione ha annullato con rinvio). (Conf mass n 156476, con l'ulteriore specificazione che la dose media necessaria per iniziare un "viaggio" fumando una sigaretta è di 500 mg. Di marijuana, con thc presente dallo 0, 5 all'1, 5% del peso secco).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 12 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)