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Sez. 1, Sentenza n. 11603 del 25/06/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156476 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - HASCISC E MARIJUANA - NOZIONE E DIFFERENZE - PRINCIPIO ATTIVO DELLA CANNABIS - TETRAIDROCANNABINOLO - PERCENTUALI UTILI PER INTEGRARE IL CONCETTO DI DROGA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156476-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - HASCISC E MARIJUANA - NOZIONE E DIFFERENZE - PRINCIPIO ATTIVO DELLA CANNABIS - TETRAIDROCANNABINOLO - PERCENTUALI UTILI PER INTEGRARE IL CONCETTO DI DROGA - FATTISPECIE.*

Con il termine "hascisc" (o haschisch, haschich, hascisch, ascisc, ascisce) viene generalmente, ed in senso lato, indicata la sostanza stupefacente che si ricava dalla "canapa" o "canna indiana" ("cannabis indica", varietà della "cannabis sativa") pianta erbacea annuale con steli angolari e foglie profondamente lobate, che vive spontanea in India e viene facilmente coltivata in molti paesi allo scopo di ricavarne fibre da tessere. L'espressione "canapa indiana", a sua volta, viene usata, in generale, per indicare tutti i prodotti naturali e derivati dalla pianta, i cosiddetti "cannabici", tra i quali vengono identificati, in particolare, l'essudato resinoso delle infiorescenze, o "hascisc" in senso stretto, e il prodotto delle foglie e degli steli trinciati, meglio noto con il nome di "marijuana" (in senso stretto). Il più importante principio attivo della "cannabis" è una fenolaldeide, che va generalmente sotto il nome di "cannabinolo" o, più esattamente, di "tetraidrocannabinolo" (thc), che è responsabile dei caratteristici effetti psicologici della sostanza. Il contenuto di "thc" varia, però, sensibilmente, nelle diverse preparazioni commerciali della "cannabis" e ciò non solo per le modalità stesse, tra loro profondamente diverse, di preparazione della sostanza di consumo (hascisc, marijuana, "bhang", "ganja", "charas", etc.), ma anche per fattori genetici ed ecologici, che condizionano le caratteristiche della pianta, e varia da un minimo dello 0, 5% del peso secco per alcune forme leggere di marijuana (media 1%) ad un massimo, eccezionale, del 50% per una Forma di hascisc liquido, che, secondo alcuni studi, sarebbe comparso sul mercato americano in questi ultimi dieci anni, ma che, comunque, non supera, nell'hascisc solido, il livello dell'8-10%. (nella specie la sostanza sequestrata conteneva il 2% di tetraidrocannabinolo e la Cassazione nel rigettare il ricorso del ricorrente, che deduceva il difetto di motivazione della sentenza impugnata per la parte in cui non aveva ritenuto che si trattasse di sostanza "inerte", ha enunciato le indicazioni sopra indicate ed ha osservato che la dose media necessaria per iniziare "un viaggio" fumando una sigaretta, è di 500 mg. Di marijuana, con thc presente dallo 0, 5 all'1, 5% del peso secco).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 12 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)