Sez. 4, Sentenza n. 4672 del 09/02/1973 Ud. (dep. 11/06/1973) Rv. 124355 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - GIUDIZIO DI RINVIO - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DELLA PARTE CIVILE - GIUDICE COMPETENTE PER IL GIUDIZIO DI RINVIO - INDIVIDUAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - GIUDIZIO DI RINVIO - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DELLA PARTE CIVILE - GIUDICE COMPETENTE PER IL GIUDIZIO DI RINVIO - INDIVIDUAZIONE.*
L'annullamento della sentenza in accoglimento del ricorso della parte civile per i soli interessi civili deve essere disposto con rinvio al giudice civile in applicazione dell'art 541 cod proc pen; invero il rapporto tra la giurisdizione civile e quella penale e disciplinato sulla base del fondamentale principio della delimitazione e della infungibilita delle rispettive sfere di attribuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 541
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)