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Sez. 1, Sentenza n. 2673 del 11/02/2015 (Rv. 634328 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Soggetto già fallito - Fallimento revocato - Mancata chiusura del fallimento - Nuova istanza di fallimento - Ammissibilità - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2015-02-11
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634328-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel caso in cui, revocata la dichiarazione di fallimento, non sia stato emesso il decreto di chiusura ex art. 119 legge fall., la presentazione della successiva istanza di fallimento, basata sulla prospettazione di fatti intervenuti rivelatori di insolvenza del debitore, non è di per sé preclusa, in difetto di una norma che lo impedisca, spettando al Tribunale, in sede di decisione, verificare se sia stato "medio tempore" emesso il decreto di chiusura del primo fallimento, al fine di poter esaminare nel merito la ricorrenza degli elementi costitutivi della pronuncia di fallimento, che, infatti, devono sussistere al momento della sentenza quali condizioni dell'azione e non del procedimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 119 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)