Sez. 1, Sentenza n. 17709 del 06/08/2014 (Rv. 632149 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Azione revocatoria fallimentare - Giudizio pendente - Decreto di chiusura del fallimento - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI
La pendenza della procedura concorsuale si configura come condizione di proseguibilità dell'azione revocatoria fallimentare, in quanto la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto impugnato, cui essa è preordinata, ha come termini soggettivi, da un lato, le parti dell'atto, e, dall'altro, i creditori concorsuali costituiti in massa, sicchè, ove la procedura si chiuda senza necessità di liquidare il bene oggetto dell'atto di disposizione, viene meno l'interesse ad ottenere la declaratoria, con la conseguente cessazione della materia del contendere.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118, Legge Falliment. art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)