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Sez. 1, Sentenza n. 15757 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287844-02

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Obbligo di informativa ex art. 10-ter d.lgs. n. 286 del 1998 sulle pratiche di protezione internazionale - Modalità - Prova.
Stato
decisa il 2025-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287844-02

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, a seguito della contestazione dell'interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie o da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione, in particolare dovendosi apprezzare, al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite, i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale. (conf. Sez. 1 civ., n. 32070 del 2023, Rv. 669600-02).

Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter CORTE COST. PENDENTE, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)