Sez. 1, Ordinanza n. 9556 del 07/03/2025 Cc. (dep. 07/03/2025) Rv. 287568-01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere non richiedenti protezione in attesa di espulsione - Provvedimenti di convalida di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 - Regime di cui all'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 187 del 2024 - Applicabilità - Conseguenze - Riduzione dei termini e dei motivi di proponibilità del ricorso per cassazione e competenza rimessa alla Prima Sezione penale della Corte - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere non richiedenti protezione internazionale e in attesa di espulsione, nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, anche i provvedimenti di convalida del giudice di pace di cui all'art. 14, comma 4, d.lgs. 25 ottobre 1998, n. 286, rientrano nell'ambito applicativo del successivo comma 6 del medesimo articolo, con la conseguenza che sono ricorribili per cassazione innanzi alla Prima Sezione penale della Corte, entro cinque giorni dalla comunicazione, per i soli motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., con l'osservanza, quanto al nuovo rito applicabile, delle disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, legge 22 aprile 2005, n. 69.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)