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Sez. 6, Sentenza n. 7917 del 15/06/1998 Ud. (dep. 06/07/1998) Rv. 211384 - 01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA | Natura: mezzo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla parte civile - Correlazione tra danno subito e pubblicazione della sentenza - Necessità.
Stato
decisa il 1998-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211384-01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

La pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 c.p. ha natura di sanzione civile che può disporsi a carico del colpevole qualora essa costituisca un mezzo per riparare il danno, diversamente dalla pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 19 c.p. che ha la natura di pena accessoria. Trattasi, pertanto, di istituto ontologicamente appartenente al processo civile, dal quale mutua la sua disciplina, pur quando l'azione civile venga proposta nel processo penale. Ne consegue che la pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 citato non può essere disposta d'ufficio in mancanza della domanda della parte istante (Nella specie la Corte ha annullato sul punto la pronuncia dei giudici di merito che avevano ordinato la pubblicazione della sentenza senza che la parte civile ne avesse fatto domanda, in ipotesi, tra l'altro, in cui il procedimento riguardava il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare - ex art. 570, comma secondo - ritenuta non suscettiva di danni non patrimoniali, escludendo, tra l'altro, la reciproca soccombenza e la legittimità, totale o parziale, della compensazione delle spese).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 19, Cod. Pen. art. 186, Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 543 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 543 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)