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Sez. 3, Sentenza n. 23719 del 08/04/2016 Cc. (dep. 08/06/2016) Rv. 267979 - 01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA | Natura - Mezzo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla parte civile - Necessità della domanda della parte civile - Applicazione in mancanza della domanda - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267979-01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

La pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 cod. pen., avendo natura di sanzione civile e non di pena accessoria, può essere disposta a carico del colpevole, per riparare il danno non patrimoniale, solo a seguito di domanda delle parte civile. (In motivazione, la Corte ha precisato che, la sospensione condizionale della pena non può essere subordinata alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 186 cod. pen., in considerazione della natura di quest'ultima, e che l'eventuale violazione dell'art. 543 cod. proc. pen. - per essere stato applicato l'istituto in difetto della richiesta della parte civile - può essere dedotta solo nel giudizio di cognizione ma non anche in sede di esecuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 19, Cod. Pen. art. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)