Sez. 2, Sentenza n. 10669 del 01/07/1985 Ud. (dep. 14/11/1985) Rv. 171053 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - MOTIVI DI APPELLO - OBBLIGO DI VALUTAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DI APPELLO - OMOGENEITÀ CON QUELLA DI PRIMO GRADO - CONFIGURABILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - MOTIVI DI APPELLO - OBBLIGO DI VALUTAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DI APPELLO - OMOGENEITÀ CON QUELLA DI PRIMO GRADO - CONFIGURABILITÀ.*
Il giudice di appello non è tenuto a prendere in specifico esame tutte le argomentazioni difensive che non siano tali da incidere sulla forza probante delle ragioni fondamentali poste a base del proprio convincimento, in quanto la motivazione della propria decisione si integra in un tutto organico omogeneo con quella della sentenza di primo grado, da cui deve risultare che la decisione sia imperniata su dati di fatto di indubbio rilievo nel loro combinato significato logico. (V mass n 167452).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)