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Sez. 1, Sentenza n. 580 del 23/10/1984 Ud. (dep. 16/01/1985) Rv. 167452 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERE ECCEZIONALE - IMPOSSIBILITÀ DI DECIDERE ALLO STATO DEGLI ATTI - NECESSITÀ - GIUDIZIO DISCREZIONALE - MOTIVAZIONE INSINDACABILE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ, SE ADEGUATA - MOTIVAZIONE DI RIGETTO IMPLICITA - POSSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167452-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERE ECCEZIONALE - IMPOSSIBILITÀ DI DECIDERE ALLO STATO DEGLI ATTI - NECESSITÀ - GIUDIZIO DISCREZIONALE - MOTIVAZIONE INSINDACABILE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ, SE ADEGUATA - MOTIVAZIONE DI RIGETTO IMPLICITA - POSSIBILITÀ.*

La rinnovazione (totale o parziale) del dibattimento nel giudizio di appello ha carattere eccezionale, in quanto si presuppone che l'indagine istruttoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento di primo grado - ne consegue che la rinnovazione non è correlata alla presumibile attitudine dei proposti mezzi di prova ad influire sulla decisione del punto in discussione, bensì alla condizione che il giudice di appello ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti, secondo un giudizio discrezionale come tale sottratto, se adeguatamente motivato, al Sindacato di legittimità. La motivazione di rigetto può anche risultare, sia pure implicitamente, dal complesso della motivazione della sentenza, qualora sia adeguatamente dimostrato il raggiunto convincimento circa la consistenza e sufficienza degli elementi di prova già acquisiti e la superfluità di nuove indagini. (Conf mass 165454; (Conf mass 165625.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)